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Chiusura festività Natalizie
Si informa la gentile clientela che, in occasione delle festività Natalizie, le lezioni di TEORIA e GUIDA sono sospese fino al 06 Gennaio 2013.
Auguriamo a tutti un sereno Natale e un felice anno nuovo!
Ci vediamo nel 2013!!
Andrea
Norma “anti-prestanome” dal 7 dicembre 2012
A partire dal 7 dicembre sarà obbligatorio annotare sulla carta di circolazione il nome dell’effettivo utilizzatore dell’autoveicolo. Questa nuova norma introdotta dal Governo riguarda tutti i veicoli muniti di targa e prevede l’aggiornamento dei dati riportati sulla carta di circolazione ogni qual volta sia previsto l’utilizzo del veicolo per periodi superiori a trenta giorni da parte di soggetti diversi dai proprietari. Secondo il nuovo regolamento sarà possibile notificare le generalità di enti, società e persone fisiche, con la sola esclusione dei familiari e conviventi. Per quanto riguarda le società, se cambiassero denominazione, gli interessati hanno l’obbligo di chiedere all’ufficio del Dipartimento dei Trasporti locale di competenza, l’aggiornamento del libretto di circolazione, anche se la trasformazione societaria non abbia dato luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto dall’originario.
Purtroppo, e aggiungiamo come sempre o quasi, per rendere operativa la normativa, servono le circolari applicative che, molto probabilmente, tarderanno ad arrivare al punto che gli automobilisti dovranno mettersi in regola entro il 7, e la Motorizzazione Civile, non saprà come applicare la norma.. La solita vecchia storia…
Guide obbligatorie in autostrada: marcia indietro!
Con il decreto ministeriale 3 ottobre 2012 (sulla G.U. n. 265 del 13.11.2012) si è andati a modificare parzialmente gli obblighi in tal senso, cancellando il riferimento alle corsie di accelerazione e di decelerazione ed ai sorpassi.
Questo vuol dire una cosa sola: che le guide in autostrada non si fanno più.
Bisogna inoltre specificare che il decreto non modifica il programma del corso di formazione propedeutico alla guida accompagnata (l’allegato 4 del DM 11/11/2011). Questo aggiunge ulteriore confusione alla materia e, siamo certi, che questa non sarà l’unica modifica “in corsa” che vedremo.
Riassumendo ecco com’è cambiato il programma delle guide obbligatorie
Modulo A:
2 ore – Obiettivi: Guida in condizioni di visione notturna
Esercitazioni:
Circolazione su strade urbane strette e larghe, con veicoli parcheggiati ai lati e non, affrontando incroci regolati da segnaletica verticale e da impianti semaforici.
Modulo B:
2 ore – Obiettivi: Guida su strade urbane di scorrimento o su strade extraurbane secondarie
Esercitazioni:
Circolazione su strade urbane di scorrimento, o su strade extraurbane secondarie, utilizzando il veicolo ed il motore a regime di copia massima consumando e inquinando il minimo possibile.
Modulo C:
2 ore – Obiettivi: Guida su autostrade o su strade extraurbane
Esercitazioni:
Circolazione su autostrade o su strade extraurbane principali o su strade extraurbane secondarie superando la velocità di 50 Km/h, utilizzando la 5^ marcia e adeguando le marce alla velocità.
GRANDI NOVITA’ 2013 – NUOVE PATENTI DI GUIDA
Il 19 gennaio 2013 saranno integralmente applicabili le disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con cui è stata recepita, tra l’altro, la direttiva 2006/126/CE in materia di patenti di guida.
Come noto, tale decreto legislativo – oltre a prevedere nuove categorie di patenti di guida – introduce importanti novità sull’età minima per conseguire alcune di esse.
Si evidenzia che le modifiche più rilevanti sono quelle sotto indicate:
a) introduzione della patente di guida della categoria AM, in luogo del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori;
b) introduzione della patente di guida della categoria A2, in luogo della patente di guida della categoria A per accesso graduale;
c) introduzione della patente di guida della categoria A per la guida dei tricicli di potenza superiore a 15 kW per i candidati che hanno compiuto 21 anni;
d) innalzamento dell’età minima per il conseguimento della patente di guida della categoria A a 24 anni (ovvero 20 anni per chi ha conseguito la categoria A2 da almeno due anni);
e) introduzione della patente di categoria C1, per il cui conseguimento è necessario aver compiuto 18 anni;
f) innalzamento dell’età minima per il conseguimento della patente di guida della categoria C a 21 anni;
g) introduzione della patente di categoria D1, per il cui conseguimento è necessario aver compiuto 21 anni;
h) innalzamento dell’età minima per il conseguimento della patente di guida della categoria D a 24 anni.
La Commissione europea, al riguardo, ha precisato che tutte le patenti rilasciate dagli Stati membri a decorrere dal 19 gennaio 2013 dovranno inderogabilmente conformarsi alle disposizioni della direttiva 2006/126/CE, mancando nella stessa una disposizione transitoria che disciplini il caso di chi abbia iniziato l’iter per il conseguimento di una categoria di patente in vigenza di requisiti di età minima inferiori.
Così, a titolo di esempio, se un candidato al conseguimento della patente di guida di categoria D, ventitreenne, sostiene l’esame dal 19 gennaio 2013, allo stesso dovrà essere rilasciata una patente di categoria D1.
Commissione Patenti a Chiavari
Dal 24 ottobre sarà operativa in via Ghio al civico 9, all’interno della palazzina che ospita gli ambulatori, la commissione Patenti.
Questa è un ottima notizia per tutti coloro che dovevano rivolgersi a tale ufficio che si trova a Genova Quarto.
Chi ha già fissato un appuntamento a Genova, però, dovrà rivolgersi a quella struttura, mentre chi, dal 24 ottobre, si recherà allo sportello che sarà operativo il martedì e il giovedì, dalle 8.30 alle 10.30, potrà avere informazioni dal personale dell’ambulatorio di consulenza e prenotare la visita.
RIVOLUZIONE PATENTI MOTO
A partire da GENNAIO 2013 ci saranno parecchie novità per chi ha intenzione di conseguire la patente moto.
L’unica patente che non sembra venga toccata è la patente A1.
Grandi novità per il “patentino” che viene sostituito dalla nuova Patente AM, vi permetterà di condurre ciclomotori a 2 ruote, ciclomotori a 3 ruote e minicar (quadricicli leggeri) con con cilindrata inferiore ai 50 cc. A prevedere il tutto è espressamente il Decreto del Consiglio dei Ministri che recepisce la Direttiva Europea 2006/126/CE. La Patente AM essendo rilasciata dal Ministero dei trasporti e richiedendo l’apposizione della foto con l’intestazione completa di dati anagrafici del titolare, è considerata come un documento d’identità valido a tutti gli effetti.
Dovrà essere rinnovata con cadenza periodica e la sua validità differirà in base all’età del titolare.
Avrà una durata decennale per i titolari con età inferiore o pari a 50 anni; quinquennale per i soggetti con un’età compresa tra i 51 e i 70 anni; triennale per coloro che hanno un età compresa tra i 71 e gli 80 anni; biennale per gli “over” 80 anni. La Patente AM è una licenza di guida a tutti gli effetti e come tale è soggetta alle disposizioni previste dal Codice della Strada, tra cui anche la patente a punti, così come previsto dall’Art.126-bis.
Con la Patente A2, invece dal gennaio 2013, potrete condurre un motoveicolo di qualsiasi cilindrata con una potenza massima di 35 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/Kg, e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima.
Mentre la patente A (o A3 che dir si voglia) a partire dal prossimo anno, potrà essere conseguita a 24 anni, oggi ne bastano 21.
Vediamo di riassumere il nuovo sistema delle patenti moto:
- Patente AM (14 anni) : sostituisce l’ex patentino. Per guidare ciclomotori a 2 ruote (L1e) , veicoli a 3 ruote (L2e) e quadricicli leggeri (L6e). Proibito trasportare passeggeri sino alla maggiore età oltre all’omologazione prevista.
- Patente A1 (16 anni) : motocicli di cilindrata massima di 125 cc e potenza fino a 11 kW. Rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/Kg. Proibito trasportare passeggeri sino ai 18 anni di eta’ ed all’omologazione necessaria.
- Patente A2 (18 anni) : motocicli di qualsiasi cilindrata con potenza non superiore a 35 kW; rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/Kg; che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima. Consentito il trasporto di passeggeri se omologata.
- Patente A (20-24 anni) : 20 anni se il conducente è titolare della Patente A2 da almeno 2 anni sostenendo l’esame pratico con motoveicolo adeguato. 24 anni, in mancanza di precedenti titoli di guida per la categoria A. Consentito il trasporto di passeggeri.
Precisiamo che la norma è ancora in fase di evoluzione e quindi soggetta a variazioni entro la sua entrata in vigore (Gennaio 2013).
Scadenza patente di guida
Il Decreto di Semplificazione e Sviluppo (D.L. n. 5 del 9/2/2012) ha introdotto parecchie novità che riguardano anche le patenti ed il Codice della Strada.
L’articolo 7 del DL n. 5 del 9/2/2012 recita:
“I documenti di identità e di riconoscimento di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.”
Cerchiamo di spiegare come funziona questa “semplificazione”..
Per cominciare la nuova norma si applica solo alle patenti di categoria A e B (compresa la nascitura AM e la BE) con scadenza ordinaria (cioè 10, 5, 3 e 2 in funzione solo dell’età). Sono quindi escluse tutte le patenti superiori, tutte le patenti da CML nonchè tutte le patenti con validità ridotta, indipendente dal motivo.
Al primo rilascio la scadenza della patente verrà posticipata alla data del compleanno successivo alla “vecchia” scadenza.
Lo stesso criterio va applicato a chi rinnova la patente per la prima volta dall’entrata in vigore della nuova norma.
Facciamo un esempio anche in questo caso: Giuseppe Bianchi nato il 2/6/1980 ha una patente B che scade il 13/10/2012. Il 12 Ottobre fa la visita medica per la conferma di validità ed ottiene una patente che scadrà 2/6/2023 (ottiene anche in questo caso un bonus pari ai giorni mancanti al prossimo anniversario).
Per quanto riguarda invece i rinnovi successivi al primo, quindi di una patente che risulta già allineata, con la data di scadenza, a quella di nascita del conducente, la circolare del ministero della PA indica chiaramente che “ove poi il titolare della carta di identità ne chieda il rinnovo (ulteriore al primo) dopo la data di scadenza coincidente con il giorno del compleanno, la nuova scadenza coinciderà sempre con la data del compleanno, ma sottraendo al periodo naturale di scadenza i giorni che sono stati fatti inutilmente trascorrere prima di chiedere il rinnovo“.
Non varrà quindi il trucco di rinnovare la patente con un giorno di ritardo per avere gratis un anno in più.
Nella circolare di chiarimento non vengono indicate ulteriori specificità nel caso in cui la patente venga rinnovata invece prima della scadenza, il caso più comune. In questo caso va quindi interpretata nella sua interezza la norma del DL e quindi la scadenza verrà prorogata fino alla data del compleanno.
In breve, per fare un esempio, il sig. Rossi, nato il 14/10/1972 con patente che scade nel giorno del proprio compleanno il 14/10/2012:
- se rinnova qualche giorno prima (ad esempio con un certificato medico in data 10/10/2012) avrà la patente rinnovata fino al 14/10/2022
- se rinnova qualche giorno dopo (ad esempio con un certificato medico in data 20/10/2012) avrà la patente comunque rinnovata fino al 14/10/2022.
Ma tutto questo è davvero una semplificazione?
Ai posteri l’ardua sentenza…
Sei ore di GUIDA OBBLIGATORIA
I candidati che presenteranno domanda d’esame per il conseguimento della patente B dopo il 30 aprile 2012 (a decorrere dal 2 maggio) saranno tenuti ad effettuare almeno sei ore di esercitazioni obbligatorie di guida presso un’autoscuola, con istruttore abilitato ed autorizzato, su autostrade, su strade extraurbane ed in condizioni di visione notturna.
Vengono escluse della norma le patenti B SPECIALI, tenendo conto della molteplicita’ degli adattamenti necessari (che possono essere prescritti su di un veicolo in ragione delle varie minorazioni o mutilazioni) in attesa di un successivo decreto.
Riprende l’invio dei tagliandi per rinnovo patente
Dal 16 marzo 2012, sono riprese le spedizioni dando priorita’ nelle spedizioni in giacenza ai rinnovi di validita’ della patente (al fine di ridurre i disagi per l’utenza).
Forse tale servizio all’utenza di consulenza, rinnovo patente e stampa dei relativi tagliandi (o documenti di guida) potrebbe essere decentralizzato ai tanti uffici gia’ esistenti della MCTC Provinciali ed ai numerosi Studi di Consulenza Automobilistica (Agenzie di Pratiche Auto ed Autoscuole), certificati presso il Ministero per lo “Sportello dell’Automobilista”, risparmiando costi allo Stato e meno perdite di tempo ai patentati.
Conversione patente Ecuador
Possono essere convertite le patenti di guida rilasciate dall’Ecuador in patenti di guida italiane. L’accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica dell’Ecuador in materia di conversione di patenti di guida, entra in vigore il 12 marzo 2012.
Possono essere accettate domande di conversione relative a patenti di guida, in corso di validità, rilasciate dallo Stato Ecuador e non sara’ possibile accettare richieste di conversione di patenti extracomunitarie conseguite dopo l’acquisizione della residenza in Italia.
Inoltre non possono essere convertite patenti ecuadoriane ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia.
La conversione senza esami puo’ essere fatta solo per i titolari di patente ecuadoriana residenti in Italia da meno di quattro anni, al momento di presentazione dell’istanza.
In presenza di richiedenti con residenza superiore a quattro anni, gli Uffici della Motorizzazione Civile disporranno un provvedimento di revisione (art. 128 del Codice della Strada), perché possa sostenere i prescritti esami teorici e pratici.
ATTENZIONE: in caso di mancato superamento degli esami di revisione, il conducente viene privato dell’abilitazione alla guida, poiché la patente ecuadoriana, dopo la conversione, viene ritirata e restituita all’Autorità di rilascio (art. 7 dell’accordo) e la patente italiana viene revocata.